Ad oggi non è molto raro ascoltare notizie inerenti il rinvenimento di qualche bene archeologico nell’ambito di lavori inerenti la costruzione di nuovi immobili oppure nella ristrutturazione della propria casa; del resto viviamo in un paese ricco di arte, storia e cultura.
Quando ci si imbatte in uno di questi ritrovamenti, bisogna tener ben presente cosa dice la legge in merito a questa scoperta e come comportarsi.
Cosa stabilisce il codice civile
In particolare è il codice civile a venirci incontro, in materia di rinvenimento di tesori e reperti antichi come colonne in pietra, vasi antichi ed elementi decorativi.
L’art. 932 c.c. specifica che per “tesoro” si intende qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario (co.1), stabilendo altresì che il tesoro appartiene al proprietario del fondo dove si trova (co.2).
I casi in cui applicare il codice
Può succedere ad esempio che una persona ha acquistato un terreno per costruire una casa o dei negozi. Scavando potrebbe imbattersi in qualche tesoro; in quel momento è normale chiedersi come ci si debba comportare.
Se il ritrovamento è avvenuto in maniera del tutto fortuita, allora, come sottolinea l’art. 932 c.c., il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova.
Nel caso in cui il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto solo per effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore; la stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una casa altrui (art. 932, co. 1 e 2, c.c.).
Il ritrovamento di un bene culturale
tuttavia, bisogna sottolineare che nel caso in cui si tratti di ritrovamento di manufatti di interesse storico, artistico e culturale, la norma non può essere applicata; infatti viene specificato che: da chiunque e in qualunque modo vengono ritrovate nel sottosuolo beni archeologici, sono di proprietà dello Stato come stabilito dall’art. 826, co. 2 c.c.; la norma viene poi chiarita dall’art. 91, co. 1, D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio), che conferisce alla proprietà dello Stato tutti quei beni culturali ritrovati da chiunque nel sottosuolo o nei fondali marini.
Ecco che questi beni non rientrano nella definizione di tesoro, dal momento che viene stabilito a monte che appartengono allo Stato.
Nel caso in cui si ha a che fare con il rinvenimento di un bene archeologico si dovranno osservare delle leggi speciali.
Le leggi speciali in materia di beni culturali
In particolare, come legge speciale si fa riferimento al D.lgs. 42/2004, conosciuto con il nome di Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale ha sostituito la precedente L. 1089/1939.
Agli artt. 88 e ss. il codice prevede che nel caso di rinvenimento fortuito, colui che ha ritrovato quel manufatto deve esporre opportuna denuncia alle autorità competenti quali soprintendenza o sindaco.
La mancata segnalazione e l’impossessarsi del bene costituisce un illecito penale e quindi si è soggetti a gravi sanzioni.
Il ritrovamento implica il dovere di custodire quell’oggetto avendo però cura di lasciarlo dove lo si è trovati, se non implica alcun pericolo o può andare incontro a qualche danno: in quel caso dovrà procedere a rimuoverla.
Una volta effettuata opportuna segnalazione, il codice prevede una sorta di premio che tuttavia non può essere superiore ad un quarto del valore di ciò che si è ritrovato e che va corrisposto al proprietario dell’immobile in cui è avvenuto il rinvenimento, o al fortuito scopritore.